E’ sufficiente un solo articolo, otto righe in tutto, per cancellare di fatto la possibilità per le associazioni ambientaliste, e per i cittadini, di far valere le ragioni della salvaguardia dell’ambiente, dei territori e della salute in sede giudiziaria. Lo dice l’articolo 1 della proposta di legge [pdl] «Modifica all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di responsabilità processuale delle associazioni di protezione ambientale», presentata il 10 marzo da oltre cento deputati del Pdl [primo firmatario Michele Scandroglio]. In poche parole, se le associazioni fanno ricorso al Tar contro la realizzazione di un’opera, determinando la sospensione dei cantieri, ma poi il ricorso viene respinto, allora ne rispondono sia in sede civile sia con il risarcimento danni e le spese di giudizio. Per maggiore chiarezza, l’articolo 1 recita «Qualora il ricorso… sia respinto, alle associazioni soccombenti che hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave si applicano le disposizioni dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Qualora il ricorso… sia respinto perché manifestamente infondato, il giudice condanna le associazioni soccombenti al risarcimento del danno oltre che alle spese del giudizio».
Sostengono i deputati che se «da un lato, la spinta ambientalista ha determinato un continuo sviluppo della normativa di settore… dall’altro, le istanze ambientaliste hanno contribuito alla crescita di una diffusa attenzione al ‘territorio di riferimento’», determinando «un ritardo costante del ‘cantiere Italia’» per realizzare rigassificatori, termovalorizzatori, corridoi ferroviari, centrali a biomasse, elettrodotti, autostrade, discariche, inceneritori. A bloccarli, secondo i firmatari della pdl, sono semplici ricorsi al Tar, sufficienti «a impedire o a ritardare la realizzazione di opere pubbliche, senza che sia previsto alcuno strumento di responsabilizzazione delle associazioni di protezione ambientale, le quali, talvolta, presentano ricorsi pretestuosi, con il solo e unico scopo di impedire la realizzazione dell’opera pubblica». «Pertanto… al fine di evitare che ricorsi amministrativi, manifestamente infondati, siano presentati al solo fine di ritardare la realizzazione di opere pubbliche… si prevedono la responsabilità delle stesse associazioni per lite temeraria e il conseguente risarcimento del danno a vantaggio della pubblica amministrazione». Per inciso, ricordiamo che in Italia si contano sulla punta delle dita i risarcimenti per danni ambientali da parte di industrie che hanno provocato morti, malattie e disastri irreparabili; comunque, sempre per cifre irrilevanti.
«Una proposta di legge in assoluto contrasto con i principi comunitari di accesso alla giustizia – dice Vanessa Ranieri, presidente del Wwf Lazio – Ma soprattutto anticostituzionale», perché la possibilità di sospendere un’opera è inibita soltanto alle associazioni ambientaliste: dunque, la norma è discriminatoria. Oltre ai dubbi di costituzionalità, è evidente un’emergenza democratica. «Nessuno riesce a spiegare a cosa servono le grandi opere, ma intanto si pensa a punire i cittadini, sempre più soli a difendere il territorio, che vuol dire le famiglie, la salute, le aziende – dice Marzia del Movimento no coke alto Lazio, da anni impegnato contro la conversione a carbone della centrale Enel di Civitavecchia [Roma] – Se non si può neppure portare avanti una vertenza, questo significa ‘regime’. Ancora più grave il fatto che fra i firmatari della pdl ci sia un sindaco: è Giulio Marini, primo cittadino di Viterbo».
Per il testo del progetto di legge:
www.camera.it/dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamerawai.asp?pdl=2271&ns=2
3 aprile 2009
fonte: Carta online
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