Seconda sentenza del TAR del Lazio contro la SPV
Il testo che segue è l'estratto della sentenza del Tar del Lazio depositata dai giudici il 2 febbraio 2012 col numero 1140/2012 riguardante il ricorso del comune di Villaverla avente per oggetto (tra l'altro) la legittimità del commissario delegato nominato nel 2009 per la realizzazione della SPV.
" 5. A conclusione dell’articolato percorso motivazionale in precedenza esposto, va dato atto – nei limiti sopra indicati – dell’illegittimità:
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza;
- dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 – G.U. n. 193 del 21 agosto 2009, concernente disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.
Questo invece è un estratto della sentenza (sempre del Tar del Lazio e sempre riguardante la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e conseguente nomina del Commissario delegato) del 23 dicembre 2011 rifuardante il ricorso di un cittadino di Loria su di cui abbiamo avuto modo di ragionare nelle scorse settimane.
6. A conclusione dell’articolato percorso motivazionale in precedenza esposto, va dato atto – nei limiti sopra indicati – dell’illegittimità:
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza;
- dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 – G.U. n. 193 del 21 agosto 2009, concernente disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.
Come si vede i due estratti differiscono solo per il numero di paragrafo.
E del resto, come avrebbe potuto il Tar del lazio smentire sè stesso? il tar non poteva che riafferamre quanto già affermato prededentemente: l'emergenza non esiste e il commissario è illegittimo e di conseguenza sono illegittimi i suoi atti.
Allora noi facciamo due domande:
1) dato che la sospensiva da parte del Consiglio di Stato riguarda una sentenza precedente a quella di giovedì scorso, ne consegue che quella di giovedì non è sospesa (sarebbe un evidente paradosso, poichè non si può annullare quel che non esiste), di conseguenza possono Zaia, Chisso e Vernizzi far finta di niente e proseguire i lavori impunemente?
2) se progetto definitivo è illegittimo (e lo è secondo il Tar), con che diritto una ditta privata (SIS) occupa i terreni di privati cittadini?
"Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri."
CDST 7 febbraio 2012
[A giorni si attende un’ulteriore sentenza dal Tar Lazio per un ricorso presentato da 41 espropriati vicentini sostenuto dai comitati]
Il testo che segue è l'estratto della sentenza del Tar del Lazio depositata dai giudici il 2 febbraio 2012 col numero 1140/2012 riguardante il ricorso del comune di Villaverla avente per oggetto (tra l'altro) la legittimità del commissario delegato nominato nel 2009 per la realizzazione della SPV.
" 5. A conclusione dell’articolato percorso motivazionale in precedenza esposto, va dato atto – nei limiti sopra indicati – dell’illegittimità:
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza;
- dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 – G.U. n. 193 del 21 agosto 2009, concernente disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.
Questo invece è un estratto della sentenza (sempre del Tar del Lazio e sempre riguardante la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e conseguente nomina del Commissario delegato) del 23 dicembre 2011 rifuardante il ricorso di un cittadino di Loria su di cui abbiamo avuto modo di ragionare nelle scorse settimane.
6. A conclusione dell’articolato percorso motivazionale in precedenza esposto, va dato atto – nei limiti sopra indicati – dell’illegittimità:
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza;
- dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 – G.U. n. 193 del 21 agosto 2009, concernente disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.
Come si vede i due estratti differiscono solo per il numero di paragrafo.
E del resto, come avrebbe potuto il Tar del lazio smentire sè stesso? il tar non poteva che riafferamre quanto già affermato prededentemente: l'emergenza non esiste e il commissario è illegittimo e di conseguenza sono illegittimi i suoi atti.
Allora noi facciamo due domande:
1) dato che la sospensiva da parte del Consiglio di Stato riguarda una sentenza precedente a quella di giovedì scorso, ne consegue che quella di giovedì non è sospesa (sarebbe un evidente paradosso, poichè non si può annullare quel che non esiste), di conseguenza possono Zaia, Chisso e Vernizzi far finta di niente e proseguire i lavori impunemente?
2) se progetto definitivo è illegittimo (e lo è secondo il Tar), con che diritto una ditta privata (SIS) occupa i terreni di privati cittadini?
"Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri."
CDST 7 febbraio 2012
[A giorni si attende un’ulteriore sentenza dal Tar Lazio per un ricorso presentato da 41 espropriati vicentini sostenuto dai comitati]
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