Importante sentenza del TAR del Veneto in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) di un progetto l’articolo 21, Dlgs 152/2006 esige di identificare e valutare tutte le opzioni alternative al progetto stesso compresa la sua non realizzazione (“opzione zero”).
Lo ha ricordato il Tar Veneto nella sentenza 8 marzo 2012, n. 333. I Giudici hanno accolto il ricorso contro una valutazione di impatto ambientale positiva su un sistema di ricopertura di una discarica di categoria 2 (rifiuti speciali) nella fase di gestione del sito “post mortem”. (progetto presentato dalla soc. Integra S.r.l., per la messa in sicurezza di una ex discarica di categoria 2B, sita in località Prati, nel Comune di Spinea, e per il contestuale adeguamento del sistema di copertura finale mediante ricarica superficiale di rifiuti inerti) La Via era stata rilasciata senza accurata valutazione delle alternative al progetto proposto.
Infatti, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 la procedura di Via prescrive di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, indicando le ragioni della scelta effettuata, per renderla trasparente ed evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l’interesse sotteso all’iniziativa.
In allegato:
Sentenza Tar Veneto 8 marzo 2012, n. 333 Valutazione impatto ambientale – Progetto di copertura di discarica -Valutazione del progetto – Esame alternative possibili – “Opzione zero” (non realizzabilità) – Necessità
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